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Cosa cambia dal 1° Gennaio 2023 con la Riforma dello Sport

17 Ottobre 2022 Ufficio_Comunicazioni Comments Off

Cosa cambia dal 1° Gennaio 2023 con la Riforma dello Sport, i molteplici aspetti di questa importante riforma sul mondo sportivo.

Il prossimo 1° gennaio potrebbe essere una data molto importante per il mondo dello sport e del terzo settore.

È prevista, infatti, l’entrata in vigore del “pacchetto” completo dei cinque decreti legislativi sullo sport approvati dal Governo sulla base delle deleghe contenute nella L. 86/2019.

Come è noto,

  • Libertas Valle d'Aostail primo, il D.Lgs. 36/2021, contiene la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo,
  • Libertas Valle d'Aostail secondo, il D.Lgs. 37/2021 quella degli agenti degli atleti,
  • Libertas Valle d'Aostail terzo, il D.Lgs. 38/2021 tratta il tema della gestione degli impianti sportivi,
  • Libertas Valle d'Aostail D.Lgs. 39/2021 introduce il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche
  • Libertas Valle d'Aostae il D.Lgs. 40/2021, l’ultimo, l’unico già in vigore nella sua integralità dallo scorso 1° gennaio, detta le norme di sicurezza per gli sport della neve.

È importante poi sottolineare che potrebbe giungere l’autorizzazione (che nel frattempo è stata richiesta) da parte della Unione europea all’applicabilità della novellata disciplina fiscale prevista dal codice del terzo settore. Pertanto gli enti iscritti al Runts che svolgono come attività di interesse generale quella sportiva si potrebbero trovare a breve ad operare in uno scenario completamente diverso.

Il problema è dato dal condizionale che siamo stati costretti ad usare. Infatti, se nel versante del terzo settore l’arrivo della autorizzazione entro dicembre appare solo possibile, ben diversa è la situazione per quanta riguarda la riforma dello sport.

Infatti qui, almeno sotto il profilo legislativo, appare tutto pacifico che gli effetti dovranno decorrere dal prossimo 1° gennaio.

Ma insistenti sono le voci legate ai possibili diversi orientamenti del nuovo Governo e del nuovo Parlamento, che portano a considerare come possibile un ulteriore differimento, in special modo per la parte sul lavoro sportivo, già oggetto di modifica con il correttivo, che appare quella che “spaventa” di più per l’effetto impattante che potrebbe avere, secondo alcuni, in termini di costi e di adempimenti, nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Differimento che, però, non appare privo di controindicazioni.

Infatti, ad esempio, una delle agevolazioni di maggior pregio contenute nel correttivo è quella della riduzione alla metà dell’imponibile contributivo per i contratti di lavoro sportivo autonomo.

Procrastinando la decorrenza degli effetti del D.Lgs. 36/2021 che la contiene, si andrebbe a ridurre anche il periodo in cui il mondo dello sport potrà godere di detta agevolazione.

Analogamente si manterrebbe in vita la disciplina sui compensi sportivi qualificati come redditi diversi, disciplina recentemente oggetto di una interpretazione molto restrittiva da parte della Suprema Corte di Cassazione rispetto alla prassi in essere che potrebbe incrementare il rischio di accertamenti all’interno dei sodalizi sportivi.

Il grave è che, questo ipotetico nuovo differimento dovrà essere deciso con un provvedimento legislativo e, pertanto, se così dovesse essere, conosciuto solo nella stretta imminenza della data di avvio della riforma.

Riservando ai successivi contributi una analisi operativa delle novità introdotte, deve essere rilevato come la riforma modifica in maniera netta la visione di alcuni istituti del mondo sportivo.

Basti pensare a come si siano avvicinati gli istituti del dilettantismo e del professionismo.

La disciplina del lavoro sportivo è di fatto sostanzialmente la medesima; anche le SSD potranno distribuire in parte utili potendo arrivare, con determinati presupposti e condizioni, addirittura all’80% (ricordo che le professionistiche possono distribuire fino al 90%, in quanto il 10% dei loro utili lo debbono per legge destinare alla attività giovanile).

Siamo arrivati, finalmente, ad una definizione di “sport” che potrebbe significare poter presto abbandonare la strada del “riconoscimento delle discipline sportive” da parte del Coni per poter definire come sportiva una attività praticata, come potrebbe essere per esempio la corsa nei sacchi.

Nasce il nuovo registro delle attività sportive gestito dal dipartimento sport per il tramite di sport e Salute spa alla cui iscrizione sono legate le certificazioni per l’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e le conseguenti agevolazioni fiscali.

Pertanto la valutazione di cosa debba intendersi come attività sportiva dilettantistica viene sottratta al Coni e posta in capo ad una struttura operativa del Governo.

Viene prevista la possibilità, collegata alla iscrizione al citato registro, per le associazioni sportive non riconosciute, di richiedere la personalità giuridica anche in assenza di patrimonio minimo, contrariamente a quanto oggi previsto sia dal codice civile che da quello del terzo settore.

Questa possibilità è stata ed è oggetto di critica da parte dei commentatori che obiettano la mancanza di garanzia per il terzo creditore.

Va allora ricordato che viene prevista la possibilità di costituire cooperative sportive con responsabilità limitata in assenza di patrimonio, e questo viene dato per pacifico.

Ma allora ci si chiede perché obbligarlo per le associazioni e non per le cooperative?

Non vi è ombra di dubbio che, come era già accaduto con la legge sul professionismo sportivo (L. 91/1981, disciplina che sarà abrogata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021) che era, sostanzialmente, una legge sul lavoro sportivo, così nei cinque decreti di riforma dello sport quello oggetto di maggiore attenzione e critica è proprio quello appena citato, che contiene la disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo.

Per quanto riguarda lo sport professionistico la riforma recepisce sostanzialmente la disciplina previgente, pur introducendo qualche innovazione di non poco conto.

Intanto si parte, sia per il professionismo che per il dilettantismo da una unica nozione di sport (“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole”e di lavoro sportivo (è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il soggetto che svolge le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva dietro corrispettivo “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”) a conferma della tesi del riavvicinamento dei due settori sotto il profilo normativo.

Da notare, quindi, che per il mondo professionistico si amplia la categoria dei soggetti nei confronti dei quali potrà trovare applicazione la nuova disciplina (si ricorda che la L. 91/1981 classifica come tali solo gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici) così come si modifica la definizione del lavoro degli atleti.

Al testo originario che considera tali i soggetti che “esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità” si sostituisce che per gli atleti si ha lavoro sportivo subordinato quando questo sia svolto “come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa”.

L’attenzione all’esercizio in via principale della attività sportiva è principio presente in tutta la riforma.

Infatti, oltre che negli statuti delle società professionistiche (dove era presente anche nella L. 91/1981) è stata estesa anche al mondo del dilettantismo la previsione della lett. b del comma 1 dell’articolo 7, laddove introduce i criteri a cui debbono attenersi gli statuti delle realtà dilettantistiche, la quale espressamente riporta che l’oggetto sociale deve fare: “specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Le ulteriori novità collegate al professionismo sono l’introduzione dell’obbligo del deposito presso la Federazione di tutti i contratti sottoscritti tra lavoratore sportivo e società sportiva, “ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promopubblicitari.

L’approvazione del contratto di lavoro sportivo professionistico secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata “è condizione di efficacia del contratto”.

Una novità di particolare interesse per il professionismo è data dall’articolo 30 che prevede la possibilità di stipulare contratti di apprendistato a partire dai 15 anni e fino ai 23 anni compiuti.

L’articolo 38 del decreto prova a dare una nuova distinzione tra attività professionistica e dilettantistica, non più caratterizzata prevalentemente dal rapporto di lavoro degli atleti, come era stata fino ad ora.

Viene infatti introdotto il concetto di “area” del professionismo e “area” del dilettantismo. La prima vede operare società sportive che svolgono la propria attività con finalità lucrative e conseguono tale qualificazione dalla Federazione o dalla disciplina associata di appartenenza. Si evidenzia, quindi, che un’area professionistica non potrà essere prevista nell’ambito dell’attività degli enti di promozione sportiva.

Importante evidenziare il termine che è stato introdotto: il Coni dovrà entro otto mesi dalla entrata in vigore del decreto in esame stabilire i criteri discriminatori che le Federazioni dovranno adottare per distinguere le due attività.

Ove così non accadesse detti criteri potranno essere emanati, sentito il Coni, dalla Autorità di Governo delegata allo sport.

L’area del dilettantismo, invece, per la prima volta non viene definita solo per differenza. È tale, quindi, quella che comprende le associazioni e società costituite secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decretooltre agli enti del terzo settore, “che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria, inserite o meno nei settori dilettantistici di Federazioni sportive nazionali o di discipline sportive associate o di enti di promozione sportiva”

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