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Sport & Istituzioni dello stato: CONI e Dipartimento dello Sport ai ferri corti - Libertas Valle d'Aosta

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Sport & Istituzioni dello stato: CONI e Dipartimento dello Sport ai ferri corti

25 Settembre 2022 Ufficio_Comunicazioni Comments Off

Il conflitto di attribuzioni potrebbe essere portato innanzi alla corte costituzionale – nota informativa

|Biella, set24, 2022|

Sono pubblici in rete i recenti “atti” con i quali due poteri dello Stato in materia di sport, il CONI ed il Dipartimento per lo Sport del Governo, hanno di recente assunto in via ufficiale le posizioni nei confronti delle rispettive anagrafi nazionali:

Libertas Valle d'Aostail Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (istituito con deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n. 1288 dell’ 11 Novembre 2004 e reso operativo nel Novembre 2005);

Libertas Valle d'Aosta il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD (istituito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021, n. 39 e reso operativo in sostituzione del Registro di cui al punto precedente il 31 Agosto 2022).

Commento: il contenzioso interessa i due poteri dello Stato che “detengono” sulle rispettive piattaforme digitali (server) i software delle sopracitate anagrafi nazionali.

La società pubblica “Sport & Salute spa” rimane (per ora?) sullo sfondo, in quanto entità gerente il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per conto del Dipartimento per lo sport del Governo.

Si ricorda che questo ultimo venne istituito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Giugno 2008 (Governo Berlusconi IV) con funzioni, tra l’altro, di:

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;

e) esercizio della vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale (CONI) ….

In estrema sintesi si potrebbe affermare che ci troviamo innanzi ad un contenzioso relativo ad una iniziativa intrapresa dall’organismo controllante (il Governo) contro la quale fa resistenza l’organismo “controllato” (il Comitato Olimpico Nazionale).

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1. I DUE “ATTI” A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – RNASD

> Fronte CONI
In Roma il 15 Settembre trascorso il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato la Deliberazione n. 1720/2022 (un testo molto articolato) con la quale in sostanza il massimo organismo sportivo nazionale:

Libertas Valle d'Aosta afferma che la nuova anagrafe nazionale sportiva (RNASD) RILEVA SOLO NELLA SFERA STATALE;
Libertas Valle d'Aosta ribadisce che la “idoneità sportiva dilettantistica” è certificata in via esclusiva dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
Libertas Valle d'Aosta esorta il sistema sportivo nazionale (CIP, FSN, DSA, EPS con le rispettive asd/ssdrl affiliate) a continuare a fare riferimento al proprio Registro ex Delibera n. 1288/2004 e successive modifiche ai fini del riconoscimento della idoneità sportiva diletantistica.

> Fronte Dipartimento Sport del Governo
In una “nota ufficiale” resa pubblica nella giornata di ieri, venerdì 23 Settembre, a firma del Capo del Dipartimento, signor Michele Sciscioli, il Dipartimento:

Libertas Valle d'Aosta afferma che la nuova anagrafe nazionale sportiva ”sostituisce A TUTTI GLI EFFETTI il precedente Registro del CONI”;
Libertas Valle d'Aosta ribadisce che la “idoneità sportiva dilettantistica” è riconosciuta dalle deliberazioni dei consigli nazionali ad inizio di anno sportivo delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS);
Libertas Valle d'Aosta censura in modo fermo il CONI per non aver notificato la delibera del CN n. 1720 del 15 Settembre 2022 allo scrivente Dipartimento;
Libertas Valle d'Aosta garantisce al Comitato Olimpico Nazionale l’accesso al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche per l’adempimento delle “sue attività istituzionali”, di fatto “invitando” l’istituzione sportiva nazionale ad abbandonare la funzionalità del “Registro” ex Delibera n. 1288/2004 e successive modifiche.

Commento: che cosa intende il CONI con la tesi della rilevanza ai soli “fini statali” del RNASD?
Molto probabilmente l’ente pubblico sportivo perimetra il ruolo del RNASD ad elencazione di asd/ssdrl valevole per esempio:

• per la erogazione di contributi statali;
• per la segnalazione alla Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail …) di presunte carenze e/o assenze dei requisiti per accedere alla agevolazioni previste dalla legislazione a favore degli enti sportivi dilettantistici;
• per l’applicazione della legislazione extra-sportiva riguardante anche il mondo sportivo in certe materie (sanità, misure di protezione da esperienze pandemiche, uso di sostanze chimiche non autorizzate …).

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2. LA (VERA) MATERIA DEL CONTENDERE?

L’ “autonomia dello – Stato Sportivo – all’interno dello Stato” è la risposta di primo acchito, questione che, in via ciclica, si ripropone nella vita giuridica (e pratica) sportiva italiana a partire dall’indomani dell’entrata in vigore della Legge n. 426 del 16 Febbraio 1942, emanata dal Senato e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e che, di fatto, “nazionalizza” una associazione privata costituitasi nel 1914.

In realtà i recenti fatti accaduti meritano un breve approfondimento per cercare di cogliere l’ “aspetto” della “autonomia” reclamata dal Comitato Olimpico Nazionale.

Partiamo da una espressione: il “senso del potere”. In termini giuridici per potere si intende la capacità, la facoltà ovvero l’autorità di dare delle linee guida a dei gruppi umani.
Se il gruppo umano di riferimento è “censito” (anagrafe), la sensazione emotiva del “senso del potere”, in linea generale, anche inconsciamente è quella favorevole data dalla “stabilità”. Questo può valere per il detentore di una anagrafe nazionale delle associazioni sportive di base così come per il detentore di una anagrafe di persone associate/tesserate di un club sportivo di base.

Ora, se il legislatore riconosce agli atti formali (le deliberazioni) dei Consigli nazionali ad inizio di anno sportivo di FSN, DSA ed EPS, riconosciuti a monte dal CONI (viene precisato dallo stesso legislatore), la valenza di certificazione della patente di “idoneità sportiva dilettantistica” a favore degli enti sportivi dilettantistici di base (asd/ssdrl), di fatto gli effetti giuridici nell’ àmbito del diritto sportivo delle due anagrafi in parola vengono depotenziati, per non scrivere “azzerati”.

Allora, al di là della elucubrazione circa il “senso del potere” di sui sopra, molto probabilmente l’ aspetto della “autonomia dello Stato Sportivo all’interno dello Stato” rivendicato dal Comitato Olimpico Nazionale è quello economico-finanziario.

Nel senso che se è vero che da una parte il legislatore della Riforma dello Sport Spadafora privilegia gli atti dei “bracci operativi” del CONI (FSN/DSA/EPS) attribuendo ad essi natura di attestato di riconoscimento dei gruppi umani sportivi testimoniato “poi” dalla loro presenza nell’anagrafe Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD, dall’altra il funzionamento di quei bracci operativi del CONI (operatività interna, attività promozionali ed agonistiche locali, nazionali ed internazionali e missioni olimpiche) è garantita da risorse che transitano esclusivamente su binari “statali”: dai conti correnti del Dipartimento del Tesoro ai a quelli di “Sport&Salute spa” (già CONI Servizi spa), società pubblica con unico azionista il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il tutto in forza dei commi 629 e successivi dell’articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019),

In altre parole, la gestione dei cordoni della borsa per la spesa sportiva italiana (le esigenze dei bracci operativi del CONI) è a cura dello Stato; di fatto il CONI si limita ad “intermediare” fra i suoi bracci operativi e l’ “economo” statale (Sport&Salute spa), allorché si tratta di esigenze di cassa per le missioni olimpiche estive ed invernali.

Ecco, dietro alla disputa delle anagrafi nazionali sportive molto probabilmente è l’autonomia del Sistema Sportivo Nazionale non più finanziaria dal 2019 la vera materia del contendere.

Aspetto delicatissimo sul quale il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non sembra aver preso una posizione e che, introdotta dalla disputa dei Registri, potrebbe essere portata al cospetto della Corte Costituzionale.

“La fiscalità a cuore aperto” è una rubrica curata da Carlo Guglielminotti Bianco, consulente tributario Settore non profit

Biella, cgbianco@tiscali.it Tel: 3398020654