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Il POS e le Associazioni: chi deve averlo? - Libertas Valle d'Aosta

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utilizzo del pos con carta di credito non profit

Il POS e le Associazioni: chi deve averlo?

20 Giugno 2022 Ufficio_Comunicazioni Comments Off

Carlo Guglielminotti Bianco, consulente tributario Settore non profit, ci presenta alcune utili e stimolanti riflessioni in merito alla norma che entra in vigore dal 30 Giugno 2022.

Associazioni che effettuano le attività di vendita di prodotti e/o di prestazione di servizi: obbligo di dispositivo POS oppure no?

|Biella, 20 Giugno, 2022|

Con l’appropinquarsi della data del 30 Giugno un segmento consistente del mondo dell’associazionismo approccia il tema del dispositivo POS.

Il POS (dall’inglese Point of sale, “punto di vendita”), meglio traducibile come terminale di pagamento, è un dispositivo elettronico che consente all’acquirente, in occasione dell’acquisto di beni e / o di servizi (manuali ed intellettuali), di effettuare il relativo pagamento del dovuto mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Dal 30 Giugno 2022 il non dotarsi del dispositivo in parola comporta per ogni pagamento digitale richiesto e non soddisfatto una sanzione composta da due addendi: uno fisso pari ad € 30 ed uno calcolato in base al 4% del valore del pagamento in questione.
In sostanza la non dotazione del dispositivo POS in capo all’operatore economico potrà essere accerta dalle autorità competenti in via diretta (sopralluogo) od in via indiretta (dietro indicazione da parte dell’acquirente disturbato dal fatto di non aver potuto impiegare il pagamento digitale).

Domanda: le associazioni che effettuano le attività di vendita di prodotti e/o di prestazione di servizi devono dotarsi del dispositivo POS?

A seguire cerchiamo di sviluppare l’argomento.

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1. POS: STRUMENTO PER PAGARE IL CORRISPETTIVO E NON STRUMENTO PER CERTIFICARE IL CORRISPETTIVO

Il dispositivo (o terminale) di pagamento POS non è un misuratore fiscale.
Il misuratore fiscale emette la ricevuta fiscale e/o lo scontrino fiscale che “certificano” l’operazione per entrambi le parti: il venditore di beni od il prestatore di servizi da una parte e l’acquirente dall’altra.

Il dispositivo di pagamento POS, viceversa, è lo strumento che il venditore di beni od il prestatore di servizi mette a disposizione dell’acquirente che desidera pagare il corrispettivo attraverso la “cosiddetta” moneta elettronica (carte di credito, di debito o pre-pagate…).

E la riprova che il dispositivi POS ed il misuratore fiscale (o registratore di cassa) sono due strumentazioni con ruoli ed obiettivi differenti la individuiamo nel fatto che il primo sia previsto anche per i servizi diciamo “intellettuali” svolti da lavoratori autonomi che, a differenza di commercianti e di prestatori di servizi “manuali”, non emettono scontrini e/o ricevute fiscali, bensì parcelle (manuali o digitali).

Il prossimo 30 Giugno quindi non si palesa alcuna novità in materia di misuratore fiscale, tantomeno per l’associazionismo non-profit (e nello sport per le ssdrl/ssdpa) operante in regime della Legge 16 Dicembre 1991, n. 398. In forza del combinato disposto dell’articolo 2, comma 4 della Legge n. 398/1991, dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale 21 Dicembre 1992 e dell’articolo 2, comma 1, punto HH) del Decreto Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1996, n. 696, i suddetti sodalizi sono esonerati dall’emissione dello scontrino e / o della ricevuta fiscale.

Ed allora perché si avverte una certa apprensione nel mondo dell’associazionismo in merito al tema del dispositivo POS?

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2. POS: LA PLATEA INTERESSATA DALL’ OBBLIGO DI DOTARSI DELLO STRUMENTO

Recita l’articolo 15, comma 4 Decreto Legge 18 Ottobre, n. 179:

“A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.

Sotto l’aspetto soggettivo, con la parola di massima genericità “soggetti” il legislatore sembra voler comprendere “tutti”.

Per ciò che concerne l’associazionismo, sotto l’aspetto oggettivo viceversa l’espressione altrettanto ecumenica “l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi” potrebbe essere costretta a fare i conti con due anomalie italiane sullo scenario UE:

A –  la “de-commercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dai soci di una associazione (dai tesserati EPS/FSN/DSA di una ssdrl/ssdpa) per l’acquisto di beni e/o di servizi funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali del sodalizio”.
In altre parole, senza quel bene e/o quel servizio non vi è il raggiungimento, attraverso l’attività istituzionale, della missione del sodalizio (per intenderci, senza la spada od il fioretto è difficile praticare lo sport della schema, finalità istituzionale di una asd affiliata FIS). Insomma l’acquisto del bene e/o del servizio da parte del socio è “conditio sine qua non” per l’esistenza della identità associativa e non è il soddisfacimento di una necessità o di un capriccio personali.
(Nota: dal 1° Gennaio 2024 le operazioni di cui sopra trasmigreranno dalla sfera “fuori campo iva” alla sfera “iva – esenzione dall’imposta”);

B –  la fiscalità a due velocità dell’associazionismo economico (enti non commerciali ed enti commerciali). Solo per le associazioni “enti commerciali” (con gli indici dell’attività economica più elevati rispetto a quelli dell’attività senza scambio di denaro) “l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi” cessa di essere attività strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali e diviene attività primaria imprenditoriale.

Morale: indipendentemente dal regime contabile:

–> le associazioni che cedono beni e servizi solo ai soci (oppure solo ai tesserati EPS/FSN/DSA per le ssdrl/ssdpa), od anche a terzi ma nel rispetto della prevalenza dell’attività non economica (senza scambio di denaro) istituzionale rispetto all’attività con scambio di denaro potrebbero (almeno fino al 31 Dicembre 2023 per le prime) non dotarsi di dispositivo POS?

Un precedente nell’àmbito dell’associazionismo sportivo dilettantistico sembra, ripeto, sembra precludere la possibilità.

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3. POS: IL PRECEDENTE DELLE DETRAIBILITA’ IRPEF DELLE SPESE SPORTIVE DEI MINORI PAGATE IN MODO TRACCIABILE (DISPOSITIVO POS COMPRESO)

A partire dal 1° Gennaio 2020 la detraibilità IRPEF di alcune spese è condizionata al sostenimento delle stesse in forma tracciata da parte del contribuente. Una delle possibili modalità di pagamento tracciato è costituito dall’utilizzo del dispositivo POS.

Rientrano nella casistica le spese sostenute per la frequenza a corsi sportivi riconosciuti (quote associative e/o quote tesseramento a FSN/EPS/DSA escluse) da parte dei giovani, da 8 a 18 anni.

Alla luce della novità POS del 30 Giugno prossimo, qual è il punto di cui alla chiusura del paragrafo sub-2) sopra?

Nello stabilire la condizione del pagamento tracciato delle spese per la pratica sportiva da parte dei minori ai fini della detraibilità IRPEF a favore del contribuente esercente la patria potestà e pagante, il legislatore non ha esplicitato degli esoneri in deroga in materia di impiego del dispositivo POS. Per esempio l’esonero per le associazione sportiva dilettantistica (o le ssdrl) riconosciute dal sistema nazionale sportivo (CONI), erogatrici del servizio del corso sportivo e magari persino non dotate di posizione iva, in quanto operanti solo a favore di associati (minorenni e/o maggiorenni).

Per il legislatore tanto l’associazione in questione quanto un’impresa con fini di lucro (una srl, una spa …) gerente un complesso polisportivo ed erogatrice di corsi sportivi dal 1° Gennaio 2020 sono tenute a mettere a disposizione tanto del socio, quanto del cliente il dispositivo POS.

Questo precedente per certi versi potrebbe pesare dal 30 Giugno prossimo, allorché la mancanza della dotazione del dispositivo POS in capo alle associazioni fosse accertata in via diretta od indiretta.

Ora a seguire alcune brevi digressioni in materia.

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4. POS ED ASSOCIAZIONI GERENTI STRUTTURE SPORTIVE E /O CULTURALI DI PROPRIETA’ PUBBLICA

Come sopra scritto l’infrazione circa la mancanza della dotazione del terminale di pagamento POS è rilevata anche attraverso l’azione dell’acquirente insoddisfatto per non aver potuto utilizzare la modalità di pagamento digitale.

Ora, la fattispecie di cui al titolo ha una certa probabilità di palesarsi nel caso di una associazione sportiva dilettantistica (ssdrl / ssdpa) gerente un impianto sportivo pubblico (es. una piscina) o nel caso di una associazione gerente uno spazio pubblico culturale (es. una biblioteca), in quanto tra i clienti sconosciuti occasionali (non soci/né tesserati) che accedono alla struttura potrebbero presentarsi delle persone desiderose di pagare in modo digitale.

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5. POS ED ASSOCIAZIONI GERENTI RIFUGI ALPINI IN ALTA QUOTA

Occorre tener presente che la sanzione non si applica «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» a ricevere pagamenti con carta via Pos.

Sarebbe opportuno statuire che si ritiene tale la sussistenza provata di effettivi problemi di connettività temporanea o malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio.

Si pensi per esempio ad una associazione gerente un rifugio alpino (accessibile ai soli soci oppure a tutte le persone) in alta quota.

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6. POS ED EVENTI ASSOCIATIVI ALL’ARIA APERTA (MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, MERCATINI, SAGRE E FESTE DI PAESE …)

Per questa fattispecie molto probabilmente è meno attuabile l’invocazione della “oggettiva impossibilità tecnica”, a mano che l’evento si svolga in ambiti geografici particolari.

La tecnologia fa passi da gigante ed il dispositivo POS per i commercianti ambulanti è una realtà.

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CONCLUSIONE

Come per altri adempimenti amministrativi “generici”, la particolarità del mondo associativo meriterebbe che la relativa normativa venisse “filtrata” attraverso una lente ad hoc in fase di elaborazione del provvedimento di attuazione.

In caso contrario, verrebbe quasi da pensare che l’atteggiamento sistematico ad una sorta di stato in continuo “chiaroscuro” dopo il varo della norma costituisca di fatto l’abdicazione del legislatore alla gestione della stessa a favore del magistrato del contenzioso di turno.

Carlo Guglielminotti Bianco, consulente tributario Settore non profit

Biella, cgbianco@tiscali.it

Tel: 339 802 0654