In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo previste dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità dell’art. 67 lett. m) del TUIR ai compensi corrisposti per le mansioni di giardiniere, custode e addetto alle pulizie.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR stabilisce che rientrano tra i redditi diversi anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate conla risposta n. 189 del 12 aprile 2022 a seguito di un interpello presentato da un’Associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni, che eroga compensi “dilettantistici” ad atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori e che, avendo ottenuto, tramite gara pubblica, la gestione di un palazzetto dello sport, vuole sapere in quale “casella” reddituale inquadrare i compensi erogati per le mansioni di giardiniere, custode e addetto alle pulizie. L’ASD istante ipotizza che, a differenza degli altri compensi, questi ultimi non possano essere ricompresi nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, lett. m.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle motivazioni che seguono, chiarisce che i compensi corrisposti dall’Asd ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie del palazzetto dello sport tenuto in gestione, non rientrano tra i redditi diversi, in quanto relativi a prestazioni non strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche. Nella risposta fornita al contribuente l’Agenzia delle Entrate ripercorre, sia sotto il profilo giuridico che di prassi, l’evoluzione delle disposizioni agevolative contenute nell’articolo 67 in questione.
L’Agenzia afferma in primis che trattandosi di redditi diversi, le prestazioni in parola devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione, nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del medesimo articolo 67.
A tali compensi, ricorda l’Agenzia, si applica il regime agevolativo di cui all’articolo 69, comma 2, del TUIR, per il quale: – sui redditi fino a 10.000 euro, gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’IRPEF e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi; – sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali. Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. – sulle somme che eccedono la soglia di 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%, a cui si aggiungono sempre le imposte addizionali regionali e comunali. L’ambito applicativo del citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR è stato ampliato dall’articolo 35, comma 5, del DL 207/2008, che, fornendo un’interpretazione autentica della norma, ha chiarito che «Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” … sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica».
L’anzidetto art. 35 non ha soltanto ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell'”esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, ma ha anche ampliato il novero dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva. Con riguardo poi alle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo in parola, con particolare riferimento alle caratteristiche dei soggetti che effettuano le suddette attività, l’Agenzia delle entrate ricorda la lettera circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale è stato chiarito che l’applicazione della norma agevolativa è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1. l’associazione/società sportiva dilettantistica deve essere riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive; 2. il soggetto percettore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni. Ritornando sul caso prospettato dall’ASD istante, l’Agenzia delle Entrate osserva che le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie del palazzetto non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’Asd in questione, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.
Sulla base di quanto esposto, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che i compensi che l’Asd Istante intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non possono essere ricompresi nella previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.
No ai compensi sportivi per custodi e giardinieri
In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo previste dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità dell’art. 67 lett. m) del TUIR ai compensi corrisposti per le mansioni di giardiniere, custode e addetto alle pulizie.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR stabilisce che rientrano tra i redditi diversi anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 189 del 12 aprile 2022 a seguito di un interpello presentato da un’Associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni, che eroga compensi “dilettantistici” ad atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori e che, avendo ottenuto, tramite gara pubblica, la gestione di un palazzetto dello sport, vuole sapere in quale “casella” reddituale inquadrare i compensi erogati per le mansioni di giardiniere, custode e addetto alle pulizie. L’ASD istante ipotizza che, a differenza degli altri compensi, questi ultimi non possano essere ricompresi nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, lett. m.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle motivazioni che seguono, chiarisce che i compensi corrisposti dall’Asd ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie del palazzetto dello sport tenuto in gestione, non rientrano tra i redditi diversi, in quanto relativi a prestazioni non strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.
Nella risposta fornita al contribuente l’Agenzia delle Entrate ripercorre, sia sotto il profilo giuridico che di prassi, l’evoluzione delle disposizioni agevolative contenute nell’articolo 67 in questione.
L’Agenzia afferma in primis che trattandosi di redditi diversi, le prestazioni in parola devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione, nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del medesimo articolo 67.
A tali compensi, ricorda l’Agenzia, si applica il regime agevolativo di cui all’articolo 69, comma 2, del TUIR, per il quale:
– sui redditi fino a 10.000 euro, gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’IRPEF e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
– sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali. Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
– sulle somme che eccedono la soglia di 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%, a cui si aggiungono sempre le imposte addizionali regionali e comunali.
L’ambito applicativo del citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR è stato ampliato dall’articolo 35, comma 5, del DL 207/2008, che, fornendo un’interpretazione autentica della norma, ha chiarito che «Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” … sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica».
L’anzidetto art. 35 non ha soltanto ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell'”esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, ma ha anche ampliato il novero dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.
Con riguardo poi alle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo in parola, con particolare riferimento alle caratteristiche dei soggetti che effettuano le suddette attività, l’Agenzia delle entrate ricorda la lettera circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale è stato chiarito che l’applicazione della norma agevolativa è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. l’associazione/società sportiva dilettantistica deve essere riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2. il soggetto percettore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
Ritornando sul caso prospettato dall’ASD istante, l’Agenzia delle Entrate osserva che le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie del palazzetto non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’Asd in questione, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.
Sulla base di quanto esposto, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che i compensi che l’Asd Istante intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non possono essere ricompresi nella previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.
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