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Covid-19, nuove restrizioni per le festività (e non solo) - Libertas Valle d'Aosta

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Covid-19, nuove restrizioni per le festività (e non solo)

26 Dicembre 2021 Ufficio_Comunicazioni Comments Off

Dal 25 dicembre 2021 sospese diverse attività e dal 10 gennaio 2022 super green pass per piscine, palestre, sport di squadra al chiuso, musei e mostre, centri benessere al chiuso, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso. Tutte le novità anche per il non profit

di Chiara Meoli*

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 24 dicembre 2021 il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221 (cosiddetto decreto festività) con il quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 e ha previsto ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Qui di seguito gli aspetti più rilevanti del provvedimento.

Super green pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale (super green pass) è ridotta da 9 a 6 mesi.

Inoltre, dalla Circolare del Ministro della salute 24 dicembre 2021 è previsto che il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto, riducendo il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario

L’obbligo del possesso del super green pass è esteso dal 10 gennaio 2022 a:

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Mascherine all’aperto

È anche disposto l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto, anche in zona bianca, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi:

  • avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 

Eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo, discoteche

Dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.

Sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

A partire dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito, esclusivamente, ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

L’accesso è, anche, consentito ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi:

  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus Sars-Cov-2;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

Cantiere terzo settore