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Il D.Lgs. 81/2008 e la valutazione dei rischi nelle attività sportive

29 Luglio 2017 Ufficio_Comunicazioni Comments Off

Il D.Lgs. 81/2008 e la valutazione dei rischi nelle attività sportive

Il D.Lgs. 81/2008 e la valutazione dei rischi nelle attività sportive, a quali adempimenti deve assolvere l’Associazione?

La sicurezza e la salute nelle attività sportive presenta una peculiare complessità. L’applicazione del D.Lgs. 81/2008, impianti sportivi, proprietari delle strutture, gestori, utilizzatori, la valutazione del rischio e l’elenco degli obblighi.

Torino, 29 Lug – La tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per le attività di società e associazioni sportive presenta particolari peculiarità dovute alla presenza negli impianti sportivi di atleti, operatori/personale e spettatori soggetti a rischio di infortuni.
 
Per raccontare queste peculiarità e dare informazioni sulla tutela della sicurezza e salute negli impianti sportivi ci soffermiamo su un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08” che si è tenuto a Torino il 18 giugno 2013.
                 
In “La corretta valutazione dei rischi e applicazione del D.Lgs 231/01 nelle Associazioni sportive”, a cura dell’Ing. Giorgio Gaetani e dell’Ing. Alessio Toneguzzo (Gruppo 2G), si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. E sono individuate attività specifiche che, sulla base di ‘… particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa …’, richiedono una “applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti”.
Tuttavia “nelle attività specifiche non vengono citate le attività sportive”; dunque le “Società/ Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo)”.
E infatti gli Enti Locali “nei documenti di appalto per affidamento del servizio per gestione degli impianti sportivi richiedono ‘l’osservanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08’”.
Se facciamo riferimento ai vari luoghi di lavoro in cui operano le Società/Associazioni Sportive (es. palestre, piscine, …), “la specificità di chi opera e/o pratica attività sportive in questi luoghi” porta a considerare i ruoli di tre diverse figure:
– proprietario della struttura (pubblico o privato): “deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore. Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M. 18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi)”. Nel caso delle piscine “i riferimenti sono l’accordo Ministero della Salute-Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione e gestione delle stesse)”;
– gestore (associazione sportiva/ente/privato/ente pubblico): “deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio dell’ impianto sportivo, della palestra, della piscina, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina, l’impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale dei prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui”;
– utilizzatore (società/associazione sportiva): la Società/ Associazione Sportiva, “indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici ‘luoghi di lavoro’ (sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività)”.
 
La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di “adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei ‘lavoratori’ nei ‘luoghi di lavoro’ e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente” durante tutte le fasi dell’attività lavorativa/sportiva.
 
La valutazione del rischio presuppone:
– individuazione dell’attività: nei “luoghi di lavoro”; relativa alla “mansione”;
– identificazione dei rischi: “osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi (es. cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi …, esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, … incidente stradale) considerando: caratteristiche generali dei ‘luoghi di lavoro’ (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.); rapporto uomo / attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.); rapporto uomo / ambiente (eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.); analisi dei posti di lavoro e delle mansioni; normativa di riferimento”;
– valutazione dell’entità del rischio.
 
Quali sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Società e Associazioni Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i.?
 
I relatori riportano un utile elenco di obblighi in ordine cronologico:
– individuazione del “datore di lavoro” nella “figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione”;
– designazione del “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi anche con il “datore di lavoro”. L’art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. indica che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Datore di Lavoro “può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi DL/RSPP”. Nel documento è presente una tabella relativa all’impegno (ore e gg) minimo del RSPP;
– individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..Ricordando che nell’ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che svolge “attività di volontariato”;
– elezione interna del “ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
– eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta;
– individuazione dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”;
– valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
– messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.);
– “informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive (vd. aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per il livello di rischio basso: ateco 2002 lettera O)”.
 
L’intervento segnala che “prima di avviare le attività per assolvere gli obblighi legislativi è importante conoscere tutte le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Società/Associazione Sportiva e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi”. Si ricorda, inoltre, che “il Responsabile della Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004), che non sono equiparati a lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori”.
 
Rimandando i nostri lettori alla lettura integrale dell’intervento, anche in riferimento a quanto indicato riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), concludiamo con un breve cenno ad alcuni dei rischi da valutare con particolare attenzione alle palestre e alle piscine.
 
Palestre:
– microclima: “impianti di climatizzazione e ricambio d’aria non idonei o non opportunamente manutenuti;
– biologico: eventuale diffusione di microrganismi patogeni [es. legionella nelle docce];
– movimentazione manuale dei carichi: allestimento o spostamento di attrezzature [es. rete di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.];
– gestionale: regolamentazione del flusso di fruitori della palestra, scarsa vigilanza sulle operazioni di sanificazione e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori della palestra”.
 
Piscine:
– microclima: “temperatura, umidità e velocità dell’aria nella zona di attività del nuoto e di balneazione non conforme alle norme;
– chimico: cloro e prodotti per la disinfezione dell’acqua;
– biologico: microrganismi trasmessi attraverso l’acqua e le superfici infette [spazi perimetrali intorno alle vasche, degli spogliatoi e dei servizi];
– movimentazione manuale dei carichi: allestimento o spostamento attrezzature varie;
– gestionale: “assenza o scarsa info-formazione, assenza della verifica delle competenze del personale addetto a particolari compiti, regolamentazione del flusso di fruitori della piscina”.
 
 
 

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