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I Vantaggi

VANTAGGI DELL'AFFILIAZIONE ALLA LIBERTAS

In base ad alcune leggi emanate tra il 1997 e il 2004, lo Stato concede alle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva (quale la Libertas) diversi vantaggi, di natura fiscale, assicurativa e altro. Inoltre, grazie al'intensa e continuativa attività sul territorio nazionale, la Libertas ha ottenuto in via esclulsiva dal C.O.N.I. la possibilità di istituire Corsi per la formazione delle qualifiche di Animatore.

Di seguito, un elenco sintetico dei principali vantaggi di cui un'Associazione, affiliata al nostro Ente di promozione sportiva può usufruire:

ASSICURAZIONE:
- Assicurazione infortuni invalidità permanente e morte per pratica di tutte le attivita' motorie e sportive con rimborso spese mediche e ricovero, con attivazione dalle ore 24 del giorno di tesseramento;
- Particolare assicurazione dell'atleta, con rilascio di un tesserino che prevede forme assicurative molto vantaggiose (infortuni,morte,rimborso spese mediche,ricovero, responsabilità civile e tutela giudiziaria) e possibilità di allenarsi e gareggiare individualmente;
- Altre diverse formule integrative di assicurazione (tra cui la possibilità di richiedere assicurazioni della durata della manifestazione organizzata);
- Assicurazione di responsabilità civile per tutte le attività sportive e sociali comprese nel costo dell'affiliazione ( massimale € 1.500.000,00) e della tessera (massimale di € 1.500.000,00);

AGEVOLAZIONI FISCALI
- esenzione fiscale attivita' sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (art. 148 del tuir comma 3 e circ. min. finanze 124/e/98) - solo per associazioni regolarmente costituite;
- esenzione fiscale bar sociale (art. 148 del tuir comma 5 e circ. min. finanze 124/e/98) - solo per associazioni regolarmente costituite;
- esenzione imposta sulle insegne indipendentemente dalle dimensioni delle stesse riduzioni al 50% delle tasse sulla pubblicità;
- sconti fiscali su tariffe metano (30%) circa - solo per associazioni regolarmente costitute e iscritte al registro nazionale del CONI;
- applicabilità ad eventuali attività commerciali poste in essere (quali ad esempio vendita di abbigliamento sportivo, pubblicità, sponsorizzazioni) del regime agevolato previsto dalla legge 398/91 (iva al 50% calcolo imposte solo sul 3% del fatturato)
- riduzione della tassa sui rifiuti circa del 75% (si esclude dall'imponibile l'area sportiva)
- applicazione normativa dei compensi erogabili per prestazioni sportive dilettantistiche agli allenatori , istruttori, dirigenti o per lavori di segreteria che partecipano all'attivita' sportiva con i benefici della legge 342/2000, art. 37 (dpr 22/12/86 n. 917 art. 81 comma 1 lettera m art. 83 comma 2) fino a € 7.500,00 per un anno in esenzione di imposte (anche irap), ritenute d'acconto; enpals inail solo per attivita' sportive ed associazioni o societa' regolarmente costituite ed in regola con l'art. 90 della finanziaria 2003 ed iscritte al registro del CONIi;
- esenzione dall'imposta dei rimborsi spese vitto, alloggio, trasporti, di rappresentanza, a pie' di lista e delle organizzazioni di eventi sportivi;
- esenzione del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti sulle quote ed i contributi associativi (legge 383/2000);
- esenzione delle imposte sui proventi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni dei beni effettuate a favore dei familiari conviventi dei tesserati associati (l. 383/2000);
- possibilità di ottenere dalle aziende corrispettivi in denaro o natura che fino all'importo di € 200.000,00 costituiscono per le medesime spese di pubblicita' e sono quindi totalmente deducibili dal reddito di impresa;
- possibilità di ottenere dalle persone fisiche contributi liberali in denaro che fino a € 1.500,00 sono deducibili dal reddito dell'erogante;

VANTAGGI VARI E CONTRIBUTI
- convenzione SIAE per sconti nei pagamenti dei compensi su diritti musicali per diffusioni nelle attività di palestra, gare, manifestazioni, feste e per tutte le attività socio culturali;
- possibilita' per Associazioni e Circoli di somministrare alimenti e bevande alcoliche, in deroga ai piani comunali;
- possibilità di ottenere finanziamenti per costruzione nuovi impianti, ristrutturazione impianti, adeguamento a norma vecchi impianti e acquisto attrezzatura solo per associazioni regolarmente costitute e iscritte al registro nazionale del CONI;
- possibilità di ottenere dagli enti locali contributi per le manifestazioni sportive;
- agevolazioni del Credito Sportivo come da convenzione pubblicata sul sito www.libertasnazionale.it per acquisizione, costruzione o ristrutturazione di un centro sportivo;
- corsia preferenziale nell'affidamento in gestione degli impianti pubblici e delle palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici (legge 289/2002, art. 90 commi 25 e 26)
- organizzazione di corsi per dirigenti tecnici, istruttori, giudici di gara in base al regolamento CONI/EPS con rilascio di attestati da parte della libertas;
- possibilita' per il tesserato di partecipazione a tutte le attività nazionali e regionali del cnsl;
- invio periodico "libero sport" con approfondimenti nelle attività sportive e nelle notizie nazionali e internazionali;
- invio newsletter quindicinale con notizie sulle attività e le normative; vademecum per le associazioni con tutte le normative giuridico-fiscali;
- note informative specifiche per novità' fiscali e di altri settori;

È possibile aderire alle sopra citate opportunità dal momento dell'Affiliazione, con cui si può chiedere di seguire l'anno Sportivo (1° Settembre - 31 Agosto) oppure l'anno Solare (1° Gennaio - 31 Dicembre). In entrambi i casi, al termine dell'anno, sarà necessario rinnovare la richiesta di Affiliazione presso l'Ente di Promozione Sportiva Libertas.
Per chierimenti e delucidazioni, non esitate a chiedere un appuntamento presso la sede del Centro Regionale Libertas VdA, sita in Verrès, Piazza Europa 1, Tel./Fax 012592937 e-mail: info@libertasvda.com

 

ALCUNE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE


IMPOSTA RIDOTTA PER GAS E METANO


Per le associazioni sportive, circoli che non hanno scopo di lucro possono accedere alla riduzione dell'imposta dei consumo sul gas metano(D,Lgs 26/10/1995 n.504) in impianti sportivi e loro pertinenze. Infatti a seguito di una circolare delle dogane (n.64/D del 3/04/2000) è stato chiarito che l'applicazione delle agevolazioni prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce,locali adibiti a spogliatoi,uffici amministrativi etc) annessi agli impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura non sono soggetti a riscaldamento (campi da tennis, da calcio etc)
Per accedere a tali benefici, il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica dovrà inoltrare alla Società erogatrice del combustibile apposita domanda di riduzione dell'imposta specificando ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n.445 che l'associazione non ha scopo di lucro e che svolge attività sportiva dilettantistica.
Occorre allegare alla domanda fotocopia del documento di identità del legale rappresentante ed una serie di documenti: statuto, planimetria locali, ultima fattura etc — Si consiglia per la documentazione di consultare la società che eroga il combustibile.


IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)


Non è dovuta se la sede è di proprietà dell'associazione o circolo (DL 504/1992 art.7)
Se è concessa in comodato gratuito o in affitto la valutazione è lasciata ai singoli Comuni


IMPOSTA DI BOLLO (art.90 L.289/02 comma 6)


Con tale norma e' disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma che debbono pagare sulle ricevute di importo superiore a €.77,47 l'imposta di bollo di €.1,91 euro


TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA(art.90, comma? Legge 289/02

Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90, comma 7).
Con tale norma si estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall'art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
Quest'ultima disposizione, recante una previsione esentativi generalizzata, consente, quindi, di escludere dall'applicazione del tributo tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI


L'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l'indicazione della sede sociale (art.17,C.1 lett h) del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507) né per volantini etc, distribuiti a propria cura;
-art.17,C.1 lett h) del d.Lgs.15/11/1993 n.507):
Arti Sono esenti dall'imposta:
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
E' dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris.del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l'affissione avviene a cura del circolo o dell'associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97)
1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;


ABBONAMENTO RAI


Abbonamento Rai radio e TV è dovuto
le associazioni e circoli che installano per la prima volta un apparecchio Radio o TV dovranno richiedere alla Rai l'abbonamento speciale — Per i costi e la documentazione necessaria andare sul sito www.rai.it
Oltre all'abbonamento radio e TV va versata alla SIAE la quota per i diritti di autore (Vedere sul sito www.libertasnazionale.it l'accordo.


VERSAMENTI DI NATURA PUBBLICITARIA (art..90 comma 8 legge 289/02)


Le imprese che erogano fino a 200.000/00 euro annue a società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili possono considerare questi versamenti spese di pubblicità e tale importo può essere detotto interamente dal reddito imponibile delle spese
art..90 comma 8 legge 289/02
Comma 8: il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22dicembre 1986, n. 917.
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo -comunque di pubblicità e, pertanto, deducibili per il soggetto erogante
Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.